Art. 5.
(Società agenziali).

      1. Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano anche agli agenti di assicurazione costituiti in forma di società di capitali o di persone.
      2. Le società di cui al comma 1 possono associarsi ed essere rappresentate dalle organizzazioni sindacali degli agenti di assicurazione, esercitando i poteri e le prerogative previsti per gli iscritti dagli statuti.